FAQ

F.A.Q. Avviso pubblico n.3/2022: Azioni di capitalizzazione dei risultati dei progetti di cooperazione finanziati dal programma INTERREG V-A Italia-Malta, Assi prioritari I, II, III.

L’Avviso è rivolto esclusivamente ai progetti finanziati dal Programma INTERREG V-A Italia-Malta, nel ciclo di programmazione 2014-2020, che abbiano concluso le attività e/o raggiunto i risultati previsti. Se i risultati raggiunti da un progetto presentano una delle caratteristiche descritte nell’art. 6 dell’Avviso n. 3/2022, tali risultati potranno essere capitalizzati attraverso le risorse dell’Avviso n. 3/2022.

L’obiettivo dell’Avviso n. 3/2022 è capitalizzare i risultati ottenuti dal programma INTERREG V-A Italia Malta, nel ciclo di programmazione 2014-2020, attraverso il finanziamento di progetti che propongano il trasferimento e il riuso dei risultati raggiunti.

La capitalizzazione è la capacità di massimizzare i risultati di un progetto finanziato dal programma INTERREG V-A Italia Malta e produrre ulteriore valore aggiunto nel tempo.

L’idoneità e l’efficacia di un’azione di capitalizzazione dei risultati si dimostrano attraverso:

• L’identificazione degli output/ risultati rilevanti che sono stati raggiunti da un progetto

• La motivazione della rilevanza degli output/ risultati ai fini di un loro trasferimento e riuso

• L’individuazione dei potenziali ri-utilizzatori e delle modalità per il loro coinvolgimento

• L’impatto nel medio-lungo termine e nell’area transfrontaliera, inclusa la community WestMED, delle azioni proposte.

L’identificazione degli output/ risultati deve intendersi riferita agli output/ risultati “core” di un progetto e non già a quelli derivanti da attività trasversali quali gestione e/o comunicazione.

L’Avviso Pubblico n. 3/2022 prevede uno stanziamento di € 2.911.192,00 a valere sul FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), corrispondenti ad una percentuale di cofinanziamento pubblico comunitario dell’85%.

La rimanente quota del 15% è rappresentata dal Contributo Nazionale degli Stati membri (Italia e Malta).

Tutti i beneficiari italiani e maltesi ricevono il rimborso della quota comunitaria rappresentata dall’85% delle spese effettivamente sostenute da parte dei beneficiari e ritenute ammissibili nell’ambito dei successivi controlli e verifiche.

I beneficiari italiani pubblici e gli organismi di diritto pubblico italiani ricevono anche il rimborso della quota del Contributo Nazionale (15%) delle spese effettivamente sostenute da parte dei beneficiari e ritenute ammissibili nell’ambito dei successivi controlli e verifiche per effetto della Delibera CIPE N. 10 del 28 gennaio 2015.

I beneficiari maltesi pubblici ricevono il rimborso della quota del Contributo Nazionale (15%) delle spese effettivamente sostenute da parte dei beneficiari e ritenute ammissibili nell’ambito dei successivi controlli e verifiche per effetto della Circolare n. 5/2014 del MFIN.

I beneficiari italiani e maltesi privati nonché gli organismi di diritto pubblico maltese non ricevono alcun rimborso della quota del Contributo Nazionale (15%) che pertanto rimane a carico del beneficiario o garantito da altro/i ente/i pubblico/i.

 

Il progetto può avere una durata massima di 9 mesi e pertanto le azioni di capitalizzazione proposte dovranno essere puntuali, concrete e immediatamente cantierabili. Resta inteso, in ogni caso, che le spese che non saranno effettivamente sostenute (quietanzate) entro la data del 31/12/2023 non saranno ritenute ammissibili in linea con le disposizioni del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dunque non saranno rimborsate dall’AdG.

Si raccomanda di indicare il 2 gennaio 2023 quale data di avvio e il 30 settembre 2023 quale data di conclusione del progetto, nella considerazione che la procedura di selezione prevede una durata di circa tre mesi dalla data di scadenza dei termini per la presentazione dei progetti (12 settembre 2022).

Ogni singolo progetto dovrà prevedere un budget complessivo (FESR+CN) compreso tra un minimo di € 150.000 ed un max di € 1.000.000

I Beneficiari delle azioni di capitalizzazione sono i medesimi che compongono i partenariati dei progetti già finanziati dal Programma INTERREG V-A Italia-Malta e che intendono attivare un’operazione per azioni di capitalizzazione.

E’ pertanto possibile sia confermare l’intero partenariato sia confermare solo una parte del partenariato originario.

E’ altresì consentito l’ingresso di nuovi potenziali beneficiari dimostrando il grado di coerenza del nuovo potenziale beneficiario rispetto alle azioni di capitalizzazione proposte; la sua immediata capacità di essere operativo sia all’interno del partenariato che rispetto all’avvio delle attività; la sua capacità di spesa. Tali informazioni dovranno essere chiaramente descritte e desumibili dalla Sezione B.1 (Competenze gestionali, tematiche, ruolo e compiti del partner) dell’Application Form (Allegato 1.a).

Con specifico riferimento al ruolo di capofila, l’Avviso n. 3/2022 non prevede alcuna prescrizione specifica rimandando al partenariato la scelta di confermare o sostituire il capofila.

Si raccomanda tuttavia di valutare con molta attenzione l’ipotesi di sostituzione del capofila alla luce delle funzioni e dei compiti previsti dall’art. 13 del Reg (UE) n. 1299/2014.

Tutti i potenziali beneficiari dei progetti di capitalizzazione (capofila e partner) dovranno avere la sede principale e/o operativa, inclusa la competenza amministrativa, nel territorio eleggibile (Sicilia e Malta). Laddove la sede legale non fosse localizzata all’interno dell’area del programma, il beneficiario è tenuto a dimostrare l'esistenza, presso il territorio eleggibile individuato dal programma, di una “stabile sede” ovvero una struttura operativa e amministrativa dotata di adeguate attrezzature specifiche e personale qualificato per l'esecuzione delle attività legate alla propria mission istituzionale. Inoltre, il beneficiario dovrà assicurare il mantenimento della “stabile sede”, presso il territorio eleggibile, per almeno 5 anni oltre la data di conclusione del progetto.

I potenziali beneficiari devono possedere uno status giuridico tra quelli sotto elencati:
o Enti pubblici:  “Amministrazioni aggiudicatrici” ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 1 della direttiva 2014/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
o Organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 1 della direttiva 2014/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
o Enti privati, purché dotati di personalità giuridica.

Il progetto da presentare è costituito dai seguenti documenti:
1. Application form: formulario (Allegato 1.a) e budget (Allegato 1.b Assi I, II e III)
2. lettera di intenti e cofinanziamento capofila/partner (Allegato A)
3. lettera di cofinanziamento a favore del partner privato (Allegato B), laddove pertinente
4. dichiarazione aiuti di Stato e relativi sub-allegati (Allegato C e Allegato C-Sezione C.1)
5. copia fronte-retro di un documento di identità del capofila e di ciascun partner
6. formale atto amministrativo di approvazione della proposta progettuale da parte del capofila
7. eventuali permessi o autorizzazioni, laddove pertinente
8. statuto dell’ente (copia conformizzata), per i soli enti privati e organismi di diritto pubblico
9. ultimi due bilanci approvati, per i soli enti privati e organismi di diritto pubblico

L’Application Form (Allegato 1.a e Allegato 1.b Assi I, II e III) deve essere firmato e timbrato dal legale rappresentante del capofila.

La lettera di intenti e cofinanziamento capofila/partner (Allegato A) deve essere firmata e timbrata da ciascun beneficiario del progetto.

La lettera di cofinanziamento a favore del partner privato (Allegato B), laddove pertinente, deve essere firmata e timbrata dal legale rappresentante dell’organismo co-finanziatore che si impegna a garantire il finanziamento corrispondente al 15% del budget assegnato al partner privato, a titolo di contributo nazionale.

La dichiarazione aiuti di Stato (Allegato C) e l’eventuale Allegato C – Sezione 1 Dichiarazione DE MINIMIS, laddove pertinente, deve essere firmata e timbrata da ciascun beneficiario del progetto (pubblico, organismo di diritto pubblico, privato).

Il formale atto amministrativo di approvazione della proposta progettuale (Decreto, Determina, Delibera, formal letter, ecc.) deve essere sottoscritto da parte del competente organo deliberativo della struttura istituzionale del Capofila.

I beneficiari italiani provvederanno alla sottoscrizione della documentazione attraverso firma digitale.

I beneficiari maltesi provvederanno alla sottoscrizione della documentazione e alla scansione dei documenti debitamente firmati.

Tutti i beneficiari firmatari dei suddetti documenti invieranno una copia fronte-retro di un documento di identità.

L’application form può essere redatto alternativamente in una delle lingue ufficiali del programma ossia l’Italiano o l’Inglese. Dovrà essere fornita una sintesi del progetto nell’altra lingua, compilando la sezione A.2 dell’Application form (Allegato 1.a).

La presentazione delle proposte progettuali dovrà avvenire da parte del potenziale capofila del progetto, in modalità elettronica (via e-mail all’indirizzo dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it). L’e-mail dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: INTERREG V-A Italia Malta - Avviso Pubblico 3/2022 - Azioni di capitalizzazione dei risultati dei progetti di cooperazione finanziati dal programma.

Un progetto nell’ambito dell’Avviso n. 03/2022 potrà essere presentato a decorrere dalla data di pubblicazione della relativa comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Le autorità del programma daranno ampia diffusione della data ufficiale di presentazione dei progetti e pubblicheranno un’apposita news nella sezione dedicata del sito del programma www.italiamalta.eu.

La data di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è il 12 settembre 2022, entro le h 24:00. Fanno fede la data e l’ora indicate nell’e-mail

Le risorse finanziarie (FESR e CN) messe a disposizione dal programma a seguito del finanziamento di un progetto sono erogate esclusivamente a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute da parte dei beneficiari e ritenute ammissibili ai sensi del Regolamento Delegato (UE) n. 481 della Commissione Europea del 4 marzo 2014 da parte degli organi competenti del programma.

L’Autorità di Gestione eroga al capofila la quota FESR relativa al rimborso di ciascun partner. Il capofila provvederà a trasferire tempestivamente e comunque entro e non oltre 30 giorni le rispettive quote FESR ai partner, in funzione delle spese effettivamente sostenute, validate dal controllore di primo livello e verificate dall’Autorità di Gestione. Il capofila è onerato di provare all’AdG l’avvenuto trasferimento delle risorse FESR.

L’Autorità di Gestione provvederà altresì al rimborso della quota di contributo nazionale nel caso di partner italiani aventi diritto ai sensi della Delibera CIPE N. 10 del 28 gennaio 2015 (enti pubblici e organismi di diritto pubblico).

Ciascun beneficiario (Capofila e Partner), pertanto, dovrà assicurare le necessarie risorse finanziarie per l’avvio delle attività progettuali.

E’ prevista un’anticipazione delle risorse pari al 50% del FESR di ciascun partner nell’ambito del progetto approvato. La successiva tranche di anticipazione, pari al 30% del budget, verrà erogata ai partner che avranno speso e certificato l’intera somma precedentemente anticipata.

Nel caso di Aiuti di Stato l’anticipazione che sarà erogata, dietro il rilascio di apposita fidejussione all’AdG, sarà in linea con le prescrizioni di cui all’Art. 131. 4 (b) del Reg. 1303/2013 che stabilisce, tra l’altro, che “gli anticipi non sono superiori al 40% dell'importo totale dell'aiuto da concedere a un beneficiario per una determinata operazione”.

L’Autorità di Gestione eroga al capofila la quota FESR relativa all’eventuale anticipazione. Il capofila provvederà a trasferire tempestivamente e comunque entro e non oltre 30 giorni le rispettive quote FESR ai partner, in funzione dell’anticipazione ricevuta dall’AdG.

L’Autorità di Gestione provvederà altresì all’anticipazione della quota di contributo nazionale nel caso di partner italiani aventi diritto ai sensi della Delibera CIPE N. 10 del 28 gennaio 2015 (enti pubblici e organismi di diritto pubblico).

L’eventuale ritardo da parte dell’AdG in merito all’erogazione dell’anticipazione, non potrà in nessun modo essere richiamato da parte dei beneficiari (Capofila e Partner) del progetto come motivo ostativo per il raggiungimento sia dei target di spesa, sia dei relativi risultati e output per ciascun Work package, cosi come previsti dal “contratto di sovvenzione” e del “contratto di accordo dei partner”.

Le spese presentate dai beneficiari devono necessariamente inscriversi in una delle categorie di spesa seguenti descritte con le relative modalità:

o            Costi del personale – importo calcolato su base forfettaria pari al 15% dei costi diretti diversi dai costi del personale di detta operazione (art. 19 Reg 1299/2013), leggasi “spese di viaggio e soggiorno”, “costi per consulenze e servizi esterni” e “spese per attrezzature”;

o            Spese d’ufficio e amministrative – importo calcolato su base forfettaria pari al 10% dei costi del personale (art. 68 par 1 lett b Reg. (UE) n. 1303/2013);

o            Spese di viaggio e soggiorno – importo calcolato sulla base dei costi reali documentati per le finalità del progetto e il cui importo complessivo non potrà superare la percentuale massima del 2% del costo complessivo del progetto;

o            Costi per consulenze e servizi esterni - importo calcolato sulla base dei costi reali documentati per le finalità del progetto e per le verifiche di primo livello (di cui all'articolo 125, paragrafo 4, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

o            Spese per attrezzature - importo calcolato sulla base dei costi reali documentati per le finalità del progetto.

La selezione delle operazioni avviene sulla base di specifici criteri descritti all’interno del documento denominato “Allegato 1 - Criteri di selezione delle operazioni - Avviso Pubblico n. 03/2022”.

I criteri di selezione delle operazioni riguardano i seguenti ambiti di verifica e valutazione:

  • Requisiti di ammissibilità formale - Attività di istruttoria preliminare delle proposte progettuali diretta a verificare sia il rispetto dei requisiti formali di ammissibilità (adempimenti amministrativi di presentazione dell’istanza e del dossier di candidatura/Application Form), sia l’esistenza dei requisiti generali di ammissibilità (caratteristiche essenziali) delle proposte stesse così come disciplinate dal programma e dall’avviso pubblico per la selezione di azioni di capitalizzazione dei risultati dei progetti di cooperazione finanziati dal programma INTERREG V – A Italia Malta”
  • Valutazione della qualità delle proposte progettuali - Attività di verifica delle proposte progettuali al fine di accertare la valutazione strategica delle azioni di capitalizzazione

Le operazioni che non hanno superato la fase di verifica dei requisiti di ammissibilità formale (A) non risulteranno ammissibili alla fase di valutazione della qualità delle proposte progettuali (B).

Le operazioni che non hanno ottenuto il punteggio minimo di 60 nei seguenti criteri di valutazione strategica, saranno immediatamente rigettati:

  • 1 - Idoneità alla capitalizzazione (punteggio minimo richiesto 20)
  • 2 - Efficacia della capitalizzazione (punteggio minimo richiesto 20)
  • 3 - Dimensione e carattere transfrontaliero delle azioni di capitalizzazione (punteggio minimo richiesto 20)

Il documento denominato “Allegato 1 - Criteri di selezione delle operazioni - Avviso Pubblico n. 03/2022” indica per ciascun criterio di valutazione della qualità delle proposte progettuali la relativa sezione dell’application form (Allegato 1.a e 1.b) in cui dovranno essere riportate le informazioni richieste.

Il processo valutativo avrà la durata di circa tre mesi e si concluderà  presumibilmente nella seconda metà del mese di dicembre 2022.

In tema di aiuti di Stato,  la normativa di riferimento è quella relativa al regime de minimis in linea con le disposizioni di cui al Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

A tutti i potenziali beneficiari dei progetti viene richiesto, in fase di presentazione della proposta progettuale, un’auto-valutazione delle attività previste ai fine di determinare l’eventuale rilevanza delle stesse rispetto all’aiuto di Stato (Allegato C e Allegato C-Sezione 1, se pertinente).

Nell’ambito del programma INTERREG V-A Italia Malta, le attività rilevanti ai fini di un aiuto di Stato verranno di volta in volta accertate dalle autorità del programma.

A tal riguardo, si precisa che , ai sensi dell’art. 107 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea un aiuto di Stato è un aiuto concesso dallo Stato, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo  talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza favorendo  l’esercizio o la produzione di alcuni beni/servizi nella misura in cui gli stessi inficino il commercio  tra gli Stati membri. I principali elementi insiti nella definizione di Aiuto di Stato sono:

  1. l’esistenza di un’impresa che eserciti un’attività economica;
  2. l’imputabilità di un finanziamento tramite risorse statali;
  3. la concessione di un vantaggio;
  4. la selettività delle misure;
  5. il potenziale effetto distorsivo sulla concorrenza e sul mercato all’interno dell’UE.

È bene sottolineare che i cinque criteri sono cumulativi e pertanto tutti i cinque elementi devono  esseri adeguatamente valutati per stabilire se la misura sia da ritenersi aiuto di Stato. In linea con l’art. 1 dell’Allegato 1 al Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17  giugno 2014, si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. Sono attività economiche tutte le attività consistenti nell'offerta di beni o servizi sul mercato aperto alla concorrenza.

Attività svolte nel quadro dei compiti statutari normalmente svolte dalle autorità pubbliche non  rientrano nella nozione di impresa, in vista delle finalità non commerciali degli enti pubblici. Cionondimeno, nella valutazione circa l’esistenza di un potenziale aiuto di Stato la natura giuridica del beneficiario è irrilevante poiché anche ad es. un’organizzazione no profit può svolgere un’attività economica.

Per quanto sopra, l’elemento da tenere in considerazione è la natura delle attività che il beneficiario partner di un progetto intende attuare attraverso le risorse del programma.

Laddove tali attività economiche finanziate con risorse pubbliche creino un vantaggio selettivo per un’entità che in normali condizioni di libero mercato e in assenza del finanziamento pubblico non avrebbe ottenuto, allora si configura un aiuto di Stato. Ciò perché la realizzazione di tali attività inficia il principio della libera concorrenza e determina un effetto che distorce il principio del libero mercato all’interno dell’Unione Europea.

Si sottolinea che il vantaggio si configura anche nel caso in cui l’entità venga sollevata dal sostenere dei costi che nell’ambito delle proprie attività ordinarie e in assenza del finanziamento pubblico avrebbe invece sostenuto.